Transizione 5.0 tra chiarimenti e cambiamenti
A più di due mesi dall’apertura della piattaforma Transizione 5.0 (avvenuta lo scorso 7 agosto per le comunicazioni preventive e di avanzamento e lo scorso 12 settembre per le comunicazioni di completamento), è tempo di bilanci.
I DATI
Gli incentivi Transizione 5.0, nell’attuale veste, appaiono perfettibili e, non a torto, frequentemente definiti farraginosi. Nonostante i timori di prenotazioni sovrabbondanti e non fondate, il Piano Transizione 5.0 è partito con un andamento fiacco: i progetti completati risultano meno di 200, per un beneficio prenotato che si attesta attorno ai 70 milioni di euro; dall’apertura della piattaforma, in bozza sono apparsi meno di 500 progetti, per un valore di circa 150 milioni su una dotazione di 6,3 miliardi a valere sul PNRR. Come indicato dal Ministro del MIMIT Urso “Abbiamo l’obbligo di utilizzare le risorse e sono convinto che se lo faremo potremmo anche aggiungerne altre”. Si tratta di numeri esigui, per quanto occorra considerare che solo il 16 agosto è stata pubblicata la circolare operativa, attesa per chiarire gli aspetti applicativi; si auspica, pertanto, un trend progressivamente più elevato nel prosieguo.
Oltre a risultare difficoltoso per i gravami burocratici, il Piano risulta meno attrattivo del previsto. Tra le criticità principali, senz’altro va annoverato il divieto di cumulo con altri incentivi, sia nazionali che regionali, finanziati con fondi comunitari. Attualmente risulta irrisolto anche l’ostacolo del DNSH, che esclude molti settori energivori, salvo talune eccezioni. Con questi vincoli, talora potrebbe essere più conveniente sfruttare i benefici di Transizione 4.0, sebbene meno premianti. Per entrambe le tematiche, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sta continuando a dialogare con Bruxelles. Vi sono, infatti, tuttora interlocuzioni in corso tra i tecnici del MIMIT e la Commissione europea per semplificare una parte delle procedure ed ampliare le maglie dell’incentivo.
LE PROPOSTE DI MODIFICA
Al contempo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy intende creare una task force strutturata con le imprese per perfezionare alcuni aspetti del Piano. Il Ministro Urso ha incontrato, lo scorso 23 ottobre, Confindustria con il presidente Emanuele Orsini, insieme al vice presidente per la politica industriale e il Made in Italy, Marco Nocivelli, e al Direttore Generale, Maurizio Tarquini, per un confronto sul Piano Transizione 5.0. Durante l’incontro è emerso come il MIMIT e Confindustria stiano lavorando congiuntamente per fornire chiarimenti, rendere più premiante e agevole l’accesso al Piano dedicato alle transizioni gemelle, digitalizzazione e green delle imprese.
Come riportato sul sito istituzionale del MIMIT, il Ministro ha annunciato che nei prossimi giorni verranno presentate alcune modifiche richieste dal tessuto produttivo per aumentarne l’efficacia, tra cui l’innalzamento delle aliquote, semplificazioni procedurali e chiarimenti.
Secondo le prime anticipazioni trapelate, un’ipotesi è innalzare a 5 milioni il primo scaglione di investimenti, ossia la soglia di investimenti maggiormente premiante – attualmente sino a 2,5 milioni. Si intende, altresì, aumentare l’intensità massima dei crediti d’imposta, portando il beneficio massimo dal 45% al 50%. Quanto all’ambito oggettivo e procedurale, vi sono diverse opzioni al vaglio. Ad esempio, includere tra le spese ammissibili anche gli impianti di illuminotecnica e di refrigeramento/riscaldamento se asserviti al processo produttivo (si pensi all’hotellerie); semplificare il calcolo del conseguimento dei risparmi energetici nei processi complessi; includere le Esco tra i soggetti che possono conseguire il beneficio 5.0.
Tali correttivi potrebbero giungere celermente, in parte tramite un intervento normativo attraverso un emendamento al decreto Ambiente. In alternativa, si ipotizza di avvalersi del maxi-emendamento al disegno di legge di bilancio 2025. L’altra parte delle modifiche dovrebbe essere contenuta in una serie di FAQ che saranno pubblicate probabilmente a giorni.
LE FAQ AD OGGI PUBBLICATE
Dal 25 settembre all’8 ottobre, con una involuta e frammentata progressione, non priva di correttivi postumi, sono state pubblicate plurime FAQ, dapprima alla spicciolata sul sito del GSE, prima che venissero cancellate per essere inserite in un dossier sul sito del MIMIT.
Qui di seguito si riepilogano alcuni dei chiarimenti di prassi.
DIVIETI DI CUMULO
In virtù della Guidance on Recovery and Resilience Plans adottata dalla Commissione il 31.5.2024, è esclusa la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è esclusa la cumulabilità con le misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con:
- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
- Fondo sociale europeo + (FSE)
- Fondo per la transizione giusta (JTF)
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Inoltre, il Decreto attuativo Transizione 5.0 prevede la non cumulabilità del credito d’imposta, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 e con il bonus investimenti ZES UNICA Mezzogiorno, esteso alla Zona Logistica Speciale (ZLS).
ACCONTO 20%
Per la comunicazione di avanzamento, non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento. È sufficiente che l’impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione. Il pagamento di almeno il 20% del costo totale degli investimenti può essere effettuato anche a uno solo dei fornitori di beni strumentali 4.0 e a uno solo dei fornitori dell’impianto di autoproduzione.
INTERCONNESSIONE
Il progetto di innovazione deve essere completato entro il 31 dicembre 2025. L’interconnessione non condiziona la data di completamento dell’investimento. Pertanto, è necessario che l’interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata dalla perizia tecnica (o dall’attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall’autodichiarazione resa dal legale rappresentante. Il possesso della richiamata documentazione comprovante l’interconnessione dovrà essere trasmessa, insieme all’ulteriore documentazione, entro e non oltre il 28 febbraio 2026, tramite l’apposita Piattaforma informatica.
INVESTIMENTI GIÀ COMPLETATI
In caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l’intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all’invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di “Conferma 20%”.
PERIODO DI RIFERIMENTO PER LA SITUAZIONE EX ANTE
Per “esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto”, per cui occorre verificare la situazione ex ante, si intende l’anno solare precedente l’inizio dell’intervento. Ad esempio, qualora la data di avvio del progetto sia il 15 aprile 2024, l’esercizio precedente coincide con il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023.
NUOVI SITI PER IMPRESE ESISTENTI
Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici sono calcolati mediante la determinazione dello scenario controfattuale. Analoga modalità deve essere utilizzata nel caso di investimenti realizzati da imprese esistenti in nuovi siti produttivi.
INTEGRAZIONE DI UN PROCESSO ESISTENTE
Qualora il progetto di innovazione riguardi l’acquisto di un bene destinato ad integrare un processo produttivo esistente, anche se basato su tecnologie produttive differenti, il risparmio energetico potrà essere calcolato confrontando l’indicatore di prestazione energetica del bene da integrare con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori dei beni preesistenti costituenti il processo. Il calcolo dovrà comunque essere effettuato con riferimento alla medesima variabile operativa, assicurando la normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche.
RISPARMIO ENERGETICO EX POST
Il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento può essere inferiore a quello comunicato in fase di prenotazione, nei limiti delle percentuali minime di risparmio energetico previste (3% nel caso di struttura produttiva, 5% nel caso di processo interessato). In tal caso, il credito d’imposta viene ricalcolato sulla base della percentuale di risparmio energetico comunicata in fase di completamento. Qualora la percentuale di risparmio energetico conseguita sia inferiore anche alle percentuali minime di risparmio energetico previste, è comunque facoltà dell’impresa accedere alla Misura Transizione 4.0. In tal caso l’impresa deve rinunciare alla richiesta presentata per Transizione 5.0 e trasmettere l’apposita comunicazione prevista dal Piano Transizione 4.0. Nel caso in cui il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento sia superiore a quello comunicato in fase di prenotazione, il credito d’imposta viene ricalcolato, nel limite massimo del credito d’imposta prenotato.
VEICOLI AGRICOLI E FORESTALI
Per i veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE2016/1628, la sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V. Il passaggio ad un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto del nuovo veicolo, venga realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente identificato con motore Stage I (o precedente) già in possesso da parte dell’impresa alla data del 31.12.2023, che potrà essere documentata attraverso il certificato di rottamazione. Il rispetto delle condizioni sopra richiamate non viene meno anche nel caso in cui per l’uso dei veicoli agricoli e forestali si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.
Le trattrici agricole a cingoli rientrano tra i veicoli cat. C e per tali veicoli il reg. UE 167/2013 ha previsto la possibilità, a scelta del costruttore, di omologare il macchinario secondo il reg. UE 167/13 oppure secondo la direttiva 2006/42/CE. Si ritiene pertanto che ai fini identificativi della categoria del bene strumentale non vi sia differenza tra le due tipologie di certificazione e quindi, nei casi di sostituzione con passaggio da STAGE I a STAGE V, tali beni possano essere inseriti nel progetto di innovazione.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Nel caso in cui sia già presente un impianto fotovoltaico, nel calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva dovrà essere considerato il saldo netto dell’energia autoprodotta dall’impianto fotovoltaico preesistente, dato dalla differenza tra il totale dell’energia autoprodotta e l’energia autoprodotta e non utilizzata. Inoltre, la potenza massima installabile, determinata secondo i citati criteri, dovrà essere ridotta del valore della potenza degli impianti di autoproduzione preesistenti.
DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI FER
È consentita la realizzazione di impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili con producibilità massima attesa superiore a quella determinabile secondo i criteri di dimensionamento indicati nel paragrafo 3.5 della Circolare Operativa. In tal caso, il credito d’imposta è comunque determinato in relazione alla sola quota di impianti necessari a soddisfare il fabbisogno energetico della struttura produttiva, nei limiti della producibilità massima determinata secondo i citati criteri di dimensionamento, sulla base dei costi massimi ammissibili riferiti a tale producibilità e non alla maggior potenza realmente installata.
LE CONSULTAZIONI SU TRANSIZIONE 4.0
Per gli investimenti sino al 2025, coesistono Transizione 5.0, con una dotazione PNRR di 6,3 miliardi, e Transizione 4.0, con un budget di 6,4 miliardi a valere su risorse nazionali. Sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF è stata aperta dal 22 ottobre e fino al 19 novembre 2024 la consultazione pubblica sui crediti d’imposta per beni materiali 4.0 e per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
L’obiettivo delle consultazioni è quello di acquisire osservazioni e commenti per consentire la partecipazione attiva al processo decisionale e sollecitare un confronto con tutti i soggetti direttamente interessati alle proposte legislative. Si chiede se e in che modo possa essere migliorata la misura, in termini di semplificazione amministrativa, miglioramento dell’efficacia e sinergia con altri incentivi per i medesimi investimenti. Viene, inoltre, chiesto quanto ha influito l’incentivo nella scelta di investire nonché il relativo impatto e se l’utilizzo dell’incentivo ha reso necessario effettuare rettifiche o integrazioni alle dichiarazioni dei redditi già presentate.
L’ADOZIONE DEL CODICE DEGLI INCENTIVI
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha approvato lo schema di decreto legislativo sul “Codice degli Incentivi. La riforma, da adottarsi nell’ambito del PNRR, è volta a riordinare l’offerta degli incentivi statali e risolvere la complessità e l’inadeguatezza delle attuali procedure, superando la frammentazione registrata.
Per gli incentivi fiscali, viene estesa l’applicazione delle comunicazioni obbligatorie tramite le quali il beneficiario deve individuare l’ammontare complessivo delle spese che intende agevolare e la ripartizione negli anni della fruizione, per consentire all’amministrazione finanziaria un controllo sull’assorbimento delle risorse, come avviene per Transizione 5.0.
In tale delineata prospettiva, resta poco comprensibile l’inopinata previsione delle “Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica” di cui all’art.112 del Ddl di Bilancio 2025, ove si richiede la presenza di un rappresentante del MEF nei collegi di revisione o sindacali delle società che ricevono anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma contributi a carico dello Stato maggiori o uguali a 100.000 euro.
A parere di chi scrive, un sistema di controllo che interviene dopo la ricezione dei contributi di qualsiasi natura collocando un controllore dello Stato negli organi societari preposti al controllo appare un sistema molto spesso inutile, in quanto tutti i contributi concessi mediante procedura valutativa prevedono già questo controllo ex ante ed ex post in sede di rendicontazione finale.
Inoltre, per quanto concerne gli incentivi fiscali automatici si possono implementare sistemi di prevalutazione per il controllo ex ante dei progetti molto più efficienti, eventualmente sfruttando anche le nuove tecnologie disponibili. Tali valutazioni preliminari potrebbero essere corredate da sistemi di controllo ex post affidati a soggetti competenti e specializzati. A tal proposito, si potrebbero mutuare i sistemi di controllo già da tempo adottati in altri paesi della UE quali, ad esempio, Portogallo, Spagna. Francia, Germania.
Ancora, il controllore statale quali competenze specifiche dovrebbe avere? Sarebbe un esperto di tecnologia, risparmio energetico, sostenibilità, investimenti produttivi e di qualsiasi altro campo dello scibile umano?
Infine, ci si chiede perché si dovrebbe delegare allo Stato un controllo che dovrebbe esser già svolto dagli organi societari preposti ex lege a svolgere tale controllo; sarebbe allora preferibile rafforzare i poteri di controllo degli organi sociali preposti ed eventualmente prevedere un rafforzamento delle sanzioni in caso di omissioni comprovate.