Transizione 5.0: pubblicato il testo del Decreto attuativo sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri
Sul sito del Dipartimento per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato il testo del Decreto attuativo del Piano Transizione 5.0, nell’ambito dell’elenco dei provvedimenti attuativi governativi. In particolare, il Decreto risulta adottato il 24 luglio.
Qui di seguito il link dove è scaricabile il testo
Finalmente il Piano Transizione 5.0 prende, quindi, definitiva concretezza.
Il Decreto dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy e sul portale Italia Domani. Infine, dell’adozione del decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Peraltro, occorre attendere la pubblicazione sul sito del GSE dei modelli per l’invio delle debite comunicazioni e certificazioni per l’accesso all’incentivo, nonché l’operatività della piattaforma informatica di riferimento.
Il Ministro Urso, anche nell’ambito dell’evento di Il Sole 24 Ore ed Unioncamere tenutosi il 25 luglio, ha promesso che verrà mantenuto l’impegno di consentire alle imprese di utilizzare a pieno la misura nella seconda parte di quest’anno e nel 2025.
Rispetto alle due bozze di decreto attuativo circolate nelle ultime settimane, il testo ufficiale contempla importanti novità che si riepilogano qui di seguito.
AMPLIAMENTO DEI SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI
Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche anche gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Confermati poi, quali soggetti abilitati, gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 e le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
CUMULO: CONFERMATA LA SINERGIA SOLO CON RISORSE NAZIONALI, SALVO ECCEZIONI
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, tenuto conto anche del fatto che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
La nuova formula testuale, oltre a sancire l’incumulabilità anche con il Credito d’imposta per investimenti nelle ZLS, purtroppo non ripropone quanto indicato nelle bozze secondo cui “Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che tale sostegno non copra le medesime quote degli investimenti del progetto di innovazione.”
BENI FINALIZZATI ALL’AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DESTINATA ALL’AUTOCONSUMO, ANCHE A DISTANZA
Nell’ambito del progetto di innovazione, oltre ai necessari investimenti 4.0 (trainanti), tra gli investimenti eventuali (trainati), assieme alle spese in formazione 5.0 sono, altresì, agevolabili: “gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta […]”.
In particolare, il citato articolo 30 , comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 prevede che “Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile: a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo: […] (2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. In tal caso:
2.1) l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
2.2) l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore.”
Il Decreto attuativo Transizione 5.0 ha recepito, pertanto, quanto previsto in tal senso dal Decreto Coesione (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60) nel testo modificato con legge di conversione 4 luglio 2024, n. 95, intervenuto sulla norma istitutiva di Transizione 5.0, ossia l’articolo 38 del DL 19/2024.
Nell’ambito degli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a: i gruppi di generazione dell’energia elettrica; i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica; gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11; i servizi ausiliari di impianto; gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.