Decreto Transizione 5.0 in arrivo e Piano operativo entro Ferragosto

L’AVVIO DEL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Nel corso del “Forum in Masseria”, tenutosi a Manduria dal 5 al 7 luglio scorso, il ministro Urso ha spiegato che, in attesa della pubblicazione del decreto attuativo (che ha già superato il concerto interministeriale ed è ora al vaglio della Corte dei conti) e delle regole operative del Piano Transizione 5.0 (che saranno illustrate da un’apposita circolare), la piattaforma informatica per la gestione della misura prevista dal presente decreto è pronta e sarà utilizzabile dalle imprese prima della pausa di Ferragosto.

A tal proposito, si sottolinea ancora che le imprese possono già sostenere gli investimenti programmati, in quanto, a prescindere dall’entrata a regime del Piano Transizione 5.0, la disciplina agevolativa in commento ammette la retroattività dell’avvio del progetto di innovazione (inteso come data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento) dal 1° gennaio 2024. 

 

IL COMPLETAMENTO DEL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone. 

Nel caso tale ultimo investimento abbia ad oggetto beni 4.0, il completamento avviene alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR. 

Qualora l’investimento finale abbia ad oggetto impianti finalizzati all’autoproduzione di energie rinnovabili destinate all’autoconsumo, allora si considera la data di fine lavori dei medesimi beni. La fine lavori consiste nell’installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e nell’ultimazione delle opere civili funzionali all’esercizio dell’impianto in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell’impianto, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete.

Nella circostanza in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione si considera la data di sostenimento dell’esame finale.

A seguito del completamento del progetto di innovazione e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette, apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, indicando anche la data di effettivo completamento. La comunicazione di completamento è corredata, tra l’altro, dalla certificazione ex post di riduzione dei consumi energetici, nonché dalla perizia di interconnessione dei beni di cui agli allegati A e B alla legge 232/2016.

Considerato il termine ormai ravvicinato indicato per il completamento dei progetti di innovazione, sembra plausibile ritenere che la certificazione ex post e la perizia 4.0 possano essere rilasciate anche dopo il 31.12.2025, rispettando in ogni caso il termine del 28 febbraio 2026 previsto per l’invio dell’apposita comunicazione di completamento. 

 

LE ULTIME NOVITÀ DEL DECRETO ATTUATIVO DEL PIANO TRANSIZIONE 5.0

L’ultima versione del Decreto circolata nei giorni scorsi presenta alcune novità di rilievo rispetto alla precedente bozza inviata dal MIMIT al concerto interministeriale, in particolare:

  • Nella Relazione illustrativa del Decreto si ribadisce l’obiettivo del Piano Transizione 5.0 di incentivare la transizione digitale ed energetica di processi produttivi e non la mera sostituzione dei singoli beni materiali e immateriali sostenuta dal Piano Transizione 4.0.
  • Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, ma nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, bisogna tener conto della “data di sostenimento dell’esame finale” e non più della data di rilascio dell’attestazione.
  • Viene eliminata la seconda comunicazione periodica che permetteva alle imprese di considerare completati nel 2024 anche quegli investimenti ultimati entro il 30 aprile 2025 per i quali, entro fine 2024, si era provveduto a pagare almeno metà del valore dei beni.
  • Nell’applicazione del principio del DNSH, per quanto concerne le attività direttamente connesse all’uso di combustibili fossili, compreso l’uso a valle, sono ammesse le attività energivore ricomprese nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea (ETS) per le quali “l’uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili”. Inoltre, sono ammesse le macchine mobili non stradali e i veicoli agricoli e forestali per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. Tuttavia “l’acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti”.
  • Sempre con riguardo al principio del DNSH, per quanto concerne le attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) sono ammesse quelle che non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa oppure quelle che influiscono direttamente sui consumi energetici relativi a tali flussi di fonte, a patto che le emissioni dirette di gas serra stimati una volta finito il progetto innovativo siano minori delle emissioni concesse gratuitamente nell’anno di riferimento del progetto stesso; nel caso l’innovazione supportata porti a emissioni previste dopo la realizzazione del progetto non sensibilmente inferiori ai benchmark di riferimento, è necessario fornire una giustificazione del motivo per cui tali riduzioni non sono fattibili.
  • Sono stati inseriti gli impianti per la produzione di energia termica, utilizzata esclusivamente come calore di processo, ossia destinata ad usi differenti da riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria, e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11. Tra questi impianti rientrano, ad esempio, le pompe di calore, le caldaie elettriche, i forni e i sistemi di essiccazione elettrotermici, ecc. Si tratta di tecnologie, alimentate da energie rinnovabili, volte all’elettrificazione dei consumi termici di processo che sostituiscono i sistemi tradizionali a gas, petrolio o altri combustibili fossili.
  • Viene eliminata la necessità di provvedere, entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione, all’allacciamento alla rete elettrica, sostituendola con l’obbligo, entro lo stesso termine, di mettere in esercizio gli impianti.
  • Aumentano anche i limiti, espressi in euro per kWe, dei massimali di costo ammissibile per gli impianti di produzione di energia elettrica da fotovoltaico.
  • I percorsi di formazione devono prevedere obbligatoriamente il sostenimento di un esame conclusivo volto a verificare le competenze acquisite dal discente a seguito dell’idonea partecipazione ai moduli formativi, con attestazione finale del risultato conseguito.
  • La Relazione illustrativa chiarisce anche che la stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili, da eseguire qualora l’impresa non disponga di una misurazione diretta nell’esercizio precedente dei consumi energetici puntualmente afferenti al processo produttivo interessato dal progetto di innovazione, può basarsi su schede tecniche, modellizzazione anche attraverso l’ausilio di software, prove in situ, dati di letteratura, analisi di mercato, ecc.
  • Viene meno la funzione di controllo tecnico riservata all’Agenzia delle Entrate, perché tutti i controlli di tale natura sono assegnati al GSE.
  • Vengono inseriti gli ingegneri (senza distinzione sui corsi di laurea) iscritti nella sezione A dell’albo professionale “con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi”, mentre sono stati esclusi una serie di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi di alcuni standard UNI.